La Lombardia ha recepito i tre decreti sull’efficienza energetica degli edifici. Con la delibera 3868/2015 sono stati introdotti nell’ordinamento interno i contenuti dei decreti ministeriali su APE 2015, Metodologie di calcolo e requisiti minimi degli edifici, Istruzioni per la compilazione della scheda tecnica di progetto.
Efficienza energetica, le regole della Lombardia
La Delibera stabilisce che in Lombardia i requisiti di prestazione energetica per gli “Edifici ad energia quasi zero” previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti tre decreti interministeriali entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 sia per gli edifici delle Pubbliche Amministrazioni sia per quelli privati.
La nuova procedura per il calcolo della prestazione energetica entrerà in vigore il 1° ottobre 2015.
Il nuovo sistema di verifica del rispetto dei requisiti progettuali di prestazione energetica degli interventi sarà invece operativo dal 1° gennaio 2016.
Nel frattempo, il centro di accreditamento regionale, Infrastrutture Lombarde spa, entro il 31 luglio 2015 metterà a disposizione le prime versioni del nuovo software di calcolo sul sito www.cened.it.
Sono esclusi dall’obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica: gli immobili soggetti a vincolo culturale e paesaggistico, quelli in piani di recupero dettati dallo strumento urbanistico, le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi.
APE 2015, come si compila e per chi è obbligatorio
Tutti gli edifici e le unità immobiliari soggette all’obbligo di certificazione energetica devono essere certificate utilizzando il software Cened+2.0 o un software commerciale che abbia ricevuto l’autorizzazione dall’Organismo di accreditamento regionale.
Devono dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica anche gli edifici senza impianti.
Gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti dal primo ottobre 2015 dovranno essere riferiti ad una sola unità immobiliare, a prescindere dal fatto che condivida la destinazione d’uso, gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso edificio.
Per quanto riguarda i certificatori, l’accreditamento resta circoscritto alle persone fisiche, anche se svolgono tale attività per conto di società o enti pubblici.
Il certificatore non può svolgere l’attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto nell’attività di progettazione, costruzione, amministrazione, fornitura di energia, gestione o manutenzione degli impianti.