Forse non tutti sanno che è possibile acquistare una casa, da adibire ad abitazione principale, anche con la formula del leasing “immobiliare abitativo”, anche detto “leasing prima casa”, introdotta dalla Legge di Stabilità n. 208/2015.
Cosa si intende per Leasing “immobiliare abitativo”
Indice dei Contenuti
Il leasing prima casa è un contratto in forza del quale la banca o la società di leasing (il concedente) si impegna ad acquistare o far costruire una casa scelta dal cliente (l’utilizzatore). Nel contratto dovrà essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore ad adibire ad abitazione principale l’immobile messo a disposizione dal concedente.
Il concedente, quindi, metterà la casa a disposizione dell’utilizzatore per un periodo di tempo, al massimo trent’anni, a fronte del pagamento di un canone. Al termine del contratto l’utilizzatore avrà la possibilità di acquistare la casa, pagando il prezzo di “riscatto” concordato, diventando così il proprietario. La facoltà di riscattare l’immobile può essere fatta valere anche prima della naturale scadenza, senza addebito di penali od oneri aggiuntivi.
Chi può accedere al leasing e come
Possono usufruire della soluzione leasing prima casa i soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro lordi e che non siano già proprietari di un’abitazione. Il contratto deve essere sottoscritto entro il 31.12.2020 e può essere cointestato a più soggetti, purché tutti egualmente in possesso dei requisiti richiesti. In questo caso le detrazioni IRPEF spettano a ciascuno in misura proporzionale alla percentuale di intestazione del contratto.
E’ bene ricordare inoltre, che sottoscrivendo il contratto, l’intestatario si impegna entro un anno dalla consegna della casa, a fare dell’abitazione in leasing il proprio domicilio di residenza.
I 6 vantaggi del Leasing “immobiliare abitativo”
I vantaggi del Leasing “immobiliare abitativo” rispetto al mutuo possono così riassumersi:
- Possibilità di godere di importanti agevolazioni fiscali se l’utilizzatore ha un reddito non superiore a 55.000 euro e non è titolare di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa:- Detrazione pari al 19% dei canoni di leasing per un importo non superiore a 8.000 euro per gli under 35 e a 4.000 euro per gli over 35;- Detrazione pari al 19% del costo di riscatto finale per un importo non superiore a 20.000 euro per gli under 35 e a 10.000 euro per gli over 35;– L’imposta di registro sull’acquisto della “prima casa” è ridotta all’1,5% del prezzo di acquisto.- Non si paga l’imposta sostitutiva dello 0,25% che invece si versa con il mutuo.Tutte le agevolazioni fiscali in termini di detrazione spettano anche se l’abitazione appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Inoltre può trattarsi di un fabbricato ad uso abitativo già costruito e completato e dichiarato agibile, un fabbricato a uso abitativo da costruire su uno specifico terreno, un fabbricato a uso abitativo in corso di costruzione e da completare o anche un fabbricato abitativo da ristrutturare.
Tutti i vantaggi fiscali del Leasing immobiliare per l’abitazione principale sono, inoltre, cumulabili con le altre agevolazioni. - Possibilità di coprire l’intero valore della casa, mentre con il mutuo la copertura non è superiore all’80%;
- I costi notarili sono minori non essendo prevista ipoteca;
- Non è necessaria una garanzia ipotecaria, poiché la banca o la società di leasing manterranno la proprietà della casa fino al riscatto;
- Possibilità di sospendere i canoni di leasing, per una volta e per un massimo di 12 mesi, in caso di perdita del lavoro subordinato o cessazione del rapporto di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale o di altri rapporti di collaborazione, purché non dovuta a risoluzione consensuale, recesso per giusta causa, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa, raggiungimento dell’età pensionabile. Durante il periodo di sospensione non si matureranno interessi sul debito residuo alla data di sospensione e l’opzione finale di acquisto (riscatto) verrà conseguentemente posticipata.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. - In caso di fallimento o di liquidazione amministrativa coatta della banca o della società di leasing concedente, il contratto di leasing prosegue regolarmente e ad esso si applica la disciplina prevista dalla legge fallimentare.
In conclusione
Se stai pensando di accendere un mutuo per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione della tua prima casa e possiedi i requisiti previsti dalla normativa, potresti voler valutare la possibilità di sottoscrivere un contratto di leasing immobiliare per risparmiare e usufruire delle agevolazioni del caso.
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Dott. Fabio Balsamo
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