Decreto Antifrode: le novità su conformità fiscale e bonus
Indice dei Contenuti
- 1 Decreto Antifrode: le novità su conformità fiscale e bonus
- 2 Visto di conformità fiscale e bonus: intervista all’esperto
- 2.1 Cosa cambia con il Decreto Antifrode?
- 2.2 Cos’è il visto di conformità fiscale?
- 2.3 Contenzioni fiscali e visto di Conformità
- 2.4 Quali sono i controlli demandati al commercialista?
- 2.5 Quali sono i professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità?
- 2.6 Quanto costa un visto di conformità?
- 2.7 Quali sono le tipologie di lavori a cui non si applica il Decreto Antifrode?
- 2.8 Credito d’imposta in dichiarazione
- 2.9 Prezzari di riferimenti per la congruità economica
La proroga fino al 2024 dei bonus edilizi diversi dal 110% viene completata con le opzioni della cessione e dello sconto in fattura ma, a seguito della pubblicazione in G.U. del Decreto Legge 157/2021, cosiddetto Decreto Antifrode, solo se accompagnate dal visto di conformità di un soggetto abilitato e dall’asseverazione tecnica di congruità dei prezzi, secondo i prezzari già in uso o i valori massimi che verranno stabiliti dal Ministero della Transizione ecologica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 12.12.2021.
Sono queste le novità del decreto antifrode, insieme alla possibile sospensione fino a 30 giorni per controlli preventivi sulla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta cessione del credito e alla conferma dell’accettazione da parte del cessionario.
Quindi non si potrà cedere il credito od ottenere lo sconto in fattura per bonus edilizi diversi dal 110% senza l’attestazione di regolarità documentale da parte di un professionista abilitato e l’attestazione di congruità dei tecnici.
Visto di conformità fiscale e bonus: intervista all’esperto
Con il recente Decreto Antifrode, il visto di conformità fiscale e la congruità economica degli interventi sono diventati due documenti obbligatori anche per le detrazioni di 50% e 65%.
Abbiamo affrontato questo argomento con Fabio Balsamo, commercialista, revisore contabile e collaboratore di cattedra presso l’Università Sapienza di Roma, che ci aiuterà a capire meglio cosa cambia con il Decreto Antifrode, cos’è un visto di conformità, a cosa serve, quanto costa e a chi richiederlo.
Cosa cambia con il Decreto Antifrode?
Il Decreto Antifrode ha modificato la procedura per esercitare l’opzione della cessione o lo sconto in fattura dei crediti conseguenti a tutti i tipi di interventi.
Dal 12 novembre anche i lavori di ristrutturazione al 50%, i lavori Ecobonus al 65% e i Bonus Facciate presuppongono gli adempimenti che prima erano previsti esclusivamente per interventi legati al Superbonus: visto di conformità e attestazione rilasciata da un professionista tecnico che certifichi la congruità dei prezzi legati all’intervento.
Il Decreto Antifrode fa riferimento a un prezzario regionale, ma il Ministero per la transizione ecologica presenterà, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche il prezzario massimo oltre il quale non è consentito effettuare lavori di ristrutturazione, Ecobonus e quant’altro.
Cos’è il visto di conformità fiscale?
Il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali è disciplinato dall’art. 35 del Decreto Legislativo 241/97.
È una tipologia di visto di conformità cosiddetto “leggero” perché ha come finalità l’attestazione dell’esistenza dei presupposti che legittimano il titolare del credito a utilizzarlo nella propria dichiarazione dei redditi o a esercitare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura.
Con il visto di conformità il professionista incaricato dovrà effettuare una serie di controlli documentali finalizzati ad accertare se effettivamente quel soggetto poteva aver diritto ad utilizzare il credito d’imposta connesso con i lavori che sono stati eseguiti.
Contenzioni fiscali e visto di Conformità
In caso di problemi con il fisco, come ad esempio una cartella esattoriale aperta o un contenzioso in atto, quali sono le ripercussioni sul visto di conformità per un lavoro di bonus edilizi?
Il visto di conformità segue lo stesso controllo documentale che eseguirebbe l’Agenzia delle Entrate nel caso in cui decidesse di effettuare una verifica ai sensi dell’art. 36 ter., per dimostrare che il soggetto ha diritto a utilizzare un certo credito d’imposta.
Dunque, nel caso specifico degli interventi legati alla ristrutturazione edilizia o all’Ecobonus, l’eventuale presenza di cartelle esattoriali non è un ostacolo al diritto all’utilizzo del credito.
Sotto un profilo puramente fiscale è richiesto che ci sia una regolarità nel pagamento dell’IMU relativa all’immobile sul quale i lavori sono stati eseguiti.
Quali sono i controlli demandati al commercialista?
Il commercialista deve accertare l’esistenza della documentazione richiesta dalla normativa, oltre all’attestazione del tecnico che ha certificato la congruità dei prezzi dell’intervento. In altre parole, deve verificare quanto fatto precedentemente dagli altri tecnici.
I documenti principali che vengono sottoposti al vaglio del professionista sono:
- la fattura relativa all’intervento eseguito
- il bonifico parlante (con riferimento allo sconto in fattura, utilizzato per il pagamento della parte della somma fatturata rimasta a carico del soggetto che ha effettuato l’intervento)
- le autorizzazioni amministrative previste o, nel caso non siano previste, l’atto notorio che dichiara che sono stati fatti certi interventi
- la comunicazione all’ASL (quando il cantiere la richiedere)
- l’eventuale verbale d’assemblea di condominio che ha approvato il lavoro.
Chiaramente il commercialista non può e non deve scendere nel merito dei documenti, ma deve verificare che il professionista tecnico sia effettivamente in grado di rilasciare l’attestazione.
Infatti, il decreto legge 34/2020, a cui rinvia il Decreto Antifrode, prevede che il professionista tecnico abbia una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a 500mila euro. Quindi si verifica prima l’esistenza di questo requisito, poi si verifica che il professionista abbia rilasciato l’attestazione sulla congruità.
Quali sono i professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità?
Sono gli stessi indicati nel comma 11 dell’ art. 119 del Decreto Legge 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio: sono abilitati a rilasciare visto di conformità i dottori commercialisti, i ragionieri, i revisori contabili e anche i responsabili dei CAF.
Quanto costa un visto di conformità?
Non esiste un compenso fissato a livello nazionale per il visto di conformità. La determinazione del compenso dipende dalla tipologia di intervento e dalla complessità del lavoro.
In linea generale, si può far riferimento ai compensi che sono stati suggeriti per il visto di conformità per il Superbonus.
Il costo di un visto di conformità si potrebbe dunque aggirare attorno all’1,5/2% dell’ammontare totale dell’intervento.
Mentre il Decreto Legge 34/2020 prevedeva che i compensi per visto di conformità, asseverazione e attestazione rilasciata dal professionista tecnico potessero rientrare nelle somme da riportare nel credito d’imposta, il Decreto Antifrode norma diversamente.
Quindi, salvo chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, il compenso rimane a totale carico del contribuente.
Quali sono le tipologie di lavori a cui non si applica il Decreto Antifrode?
Non cambia nulla per i Superbonus, che già prevedevano il visto di conformità, e per tutti i bonus non cedibili, come ad esempio il bonus mobili che può essere utilizzato solo dal beneficiario.
Credito d’imposta in dichiarazione
Il Decreto Antifrode ha inoltre previsto un’ulteriore stretta nei confronti di chi ha effettuato interventi Superbonus. Ora è prevista la necessità del visto di conformità anche nel caso in cui si voglia utilizzare il credito d’imposta direttamente in dichiarazione. Unica eccezione è se il contribuente vuole avvalersi della dichiarazione precompilata, che ogni anno l’amministrazione finanziaria mette a disposizione nel cassetto fiscale.
Prezzari di riferimenti per la congruità economica
In attesa che il Ministero emani il nuovo prezzario massimo, i professionisti incaricati dovrebbero agire con adeguata prudenza, onde evitare di attestare una congruità che poi non c’è. Per non sbagliare, ci si può regolare sulla base dei prezzari regionali.
L‘Agenzia delle Entrate ha infine chiarito i dubbi sorti in seguito al DL 157/2021, specificando che in tutti i casi in cui la fattura per gli interventi sia stata ricevuta e pagata prima del 12 novembre, non occorrono il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche se la comunicazione dell’opzione di cessione del credito non è ancora stata trasmessa.
Per approfondire, guarda il video di aggiornamento con il nostro esperto:
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