Come sappiamo, l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) permette di portare in detrazione fiscale al 110% le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica ed abbassamento del rischio sismico.
Il Superbonus al 110% è materia assai complessa, soggetta a molteplici modifiche ed interpretazioni dalla sua emanazione in poi.
I termini del Superbonus
Indice dei Contenuti
Leggi l’ultimo aggiornamento in materia —-> Decreto Aiuti: nuova proroga del Superbonus 110 per le Unifamiliari
Le tempistiche per rientrare nei benefici fiscali sono stato originariamente fissate dal medesimo decreto in una finestra temporale posta tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Tali termini sono stati parzialmente prorogati tramite la Legge di bilancio del 2021 che ha spostato le scadenze al 30 giugno 2022.
Questa data è stata ulteriormente prorogata dalla Legge di Bilancio 2022, convertita in Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per molti dei soggetti beneficiari.
Solo per le persone fisiche di cui alla lettera b dell’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio, è stata confermata la scadenza al 30 giugno 22, ma con un’eccezione che allunga parzialmente i tempi di fruizione del superbonus.
Vediamo nel dettaglio un quadro riepilogativo delle attuali scadenze.
Le attuali scadenze per edifici unifamiliari e condomini
Al momento le scadenze sono così ripartite:
- Gli interventi sugli edifici unifamiliari devono essere completati entro il 31 Dicembre 2022, a patto che al 30 Giugno 2022 sia completato almeno il 30% dell’intervento.
- Per gli interventi sugli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità è prevista una proroga al 2025 con aliquota decrescente:
- 110% fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per il 2024;
- 65% per il 2025.
- I condomini oltre le 4 unità abitative hanno una scadenza finale per il completamento degli interventi fissata al 31 Dicembre 2023, senza vincoli inerenti lo stato di avanzamento dei lavori.
- Le case popolari hanno diritto ad un ulteriore anno, potendo completare il 60% dei lavori il 30 Giugno 2023, con una proroga finale dell’agevolazione al 31 Dicembre 2023.
Infine, va ricordato che nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus al 110% potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Bonus alternativi
Alla scadenza dei termini (salvo ulteriori proroghe), restano attivi i classici incentivi fiscali, come l’Ecobonus (65% e 50%), il Conto Termico (65%) e il Bonus Ristrutturazioni (50%).
Questi incentivi risultano di più semplice applicazione rispetto al 110% e possono comunque essere cedute alla ditta che esegue i lavori tramite sconto in fattura.
Requisiti di accesso al Superbonus
Per godere a pieno degli incentivi fiscali al 110% vanno soddisfatte le molteplici condizioni imposte dalle normative in materia, pena la decadenza integrale del beneficio.
Conformità urbanistica
In primis, non devono sussistere difformità urbanistiche sugli edifici oggetto di intervento, quali interventi abusivi o in contrasto con il titolo autorizzativo.
Va infatti ricordato che il beneficiario del Superbonus resta il principale responsabile di eventuali errori e carenze documentali e che l’annullamento della pratica da parte dell’Agenzia delle Entrate comporta purtroppo la restituzione integrale delle somme ricevute.
Rispetto delle scadenze
Il rispetto delle scadenze resta uno dei requisiti determinanti ai fini della validità dei benefici fiscali.
Per molti interventi si tratta di una corsa contro il tempo vera e propria.
Nella maggior parte dei casi, passano molti mesi tra accertamento della conformità urbanistica, progettazione e presentazione ed approvazione delle pratiche, con il rischio di non rientrare negli attuali termini fissati per il completamento dei lavori.
Esempi pratici
Per semplificare, prendiamo il caso di un edificio plurifamilare costituito da 2 unità abitative. Sappiamo che è necessario raggiungere una percentuale del 60% dei lavori agevolati al 30 giugno 2023. Tale data si riferisce esplicitamente ai pagamenti e non allo stato di avanzamento dei lavori, che può dunque risultare parzialmente difforme.
In questo caso, se la percentuale pagata supera il 60% della contabilità, si ha diritto alla proroga a fine anno, mentre se risulta inferiore, restano validi i pagamenti già sostenuti (anche se sotto il 60%) e gli ulteriori interventi potranno ricadere nelle vecchie agevolazioni come l’Ecobonus al 65% o nel Bonus Facciate, sempre che sussistano i requisiti.
Un altro caso può essere riferito ad un edificio unifamiliare. La scadenza finale, in caso di SAL al 30% dei lavori entro il 30.09, è prevista al 31 Dicembre 2022.
Anche in questo caso fanno fede i pagamenti già sostenuti entro tale data. Tutti i lavori pagati successivamente al termine devono essere rimodulati nei vecchi incentivi.
Decadenza parziale dell’agevolazione
Per concludere, le scadenze temporali attualmente in vigore vanno rispettate per poter portare in detrazione al 110% tutte le spese sostenute, ma anche qualora la fine dei lavori di riqualificazione e/o messa in sicurezza antisismica sforasse i termini previsti dai decreti attuativi, non si andrà incontro alla perdita totale del Superbonus, ma ad una perdita parziale, relativa alla parte di lavori effettuati e pagati “oltre scadenza”.
Il termine temporale non pesa dunque come altre condizioni (ad es. la conformità urbanistica), che possono portare, se non soddisfatte, alla decadenza integrale dei benefici fiscali.
Nel caso di demolizione e ricostruzione di una villetta uni familiare.
Ho iniziato la pratica Super sisma bonus con cessione del credito tramite un istituto di credito e raggiungerò sicuramente il 30% dell’intervento entro il 30/09 completando i lavori entro il 31/12.
Per quanto riguarda invece il super eco bonus raggiungerò il 30% entro il 30/09/22. Nel caso in cui non riuscissi a completare gli interventi entro il 31/12 (ad esempio arrivando al 70 %) vorrei sapere se avrò diritto al 70% del super eco bonus e al 30% del eco bonus ordinario.
Grazie
Buongiorno Angelo e grazie per il suo intervento.
Come spiegato nell’articolo, avrà diritto al Superbonus per tutti i lavori effettivamente conclusi al 31.12.2022.
Per gli interventi effettuati e pagati dopo questa data (che andranno comunque conclusi), subentreranno teoricamente i bonus ordinari.
Sperando di esserle stati di aiuto,
Cordiali saluti
Lo Staff di Immobilgreen
http://www.immobilgreen.it
Ringrazio per la risposta. C’è un qualche documento ufficiale che stabilisce che se non si riesce a completare il totale degli interventi super ecobonus entro il 31 dicembre 2022, si possono detrarre al 110% solo le spese sostenute entro tale termine (data di scadenza del Superbonus sulle unifamiliari), mentre per quelle successive si può ricorrere ai bonus ordinari?
Il nostro termotecnico sostiene che per avere il super ecobonus tutti i lavori devono essere eseguiti entro il 31/12/22 per dimostrare il salto delle due classi energetiche e pertanto secondo lui andrei in contro alla perdita totale dell’incentivo. In attesa, vi ringrazio
Buongiorno, le fonti sono le circolari dell’Agenzia delle Entrate 22E e 33E che può leggere a questi link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495900/Circolare+Superbonus++23.06.2022.pdf/e7a29cee-4864-5dcb-b335-aa21518d0ea1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723049/Circolare+n.+33+del+6+ottobre+2022+%282%29.pdf/04b2f9c2-44e3-84dc-8d56-f0cc98717142
In entrambe si parla di “proroghe per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”, senza citare il fine lavori o altri SAL.
La Legge di Bilancio 2022 all’articolo 1 comma 37 lettera a e b ha invece prorogato le detrazioni e la possibilità di cessione/sconto per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia fino al 31 dicembre 2024.
Cordiali saluti
Lo staff di Immobilgreen.it
Buonasera Gentilissimi,
premettendo nell’eventualità di riuscire a concludere il 30% di lavori dell’intervento complessivo entro il 30 Settembre, in caso non portassi a termine l’intervento complessivo entro il 31/12, come posso usufruire della detrazione del 110% sui lavori che invece sono stati conclusi entro il 31/12, se non ho la possibilità di redigere l’Ape finale, in quanto devo aspettare di concludere tutti i restanti lavori?
Ringrazio per la collaborazione
Buongiorno, ho avviato i lavori di demolizione e ricostruzione di una unifamiliare con le agevolazioni di cui al bonus ristrutturazione al 50% e al Supercobonus al 110%. Raggiungendo il 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022, è possibile saldare entro il 31.12.2022 soltanto le spese relative ai lavori agevolati al 110% e rinviare al 2023 il saldo delle spese dei lavori agevolati al 50%?
Preciso che l’immobile oggetto d’intervento non si trova in zona sismica.
Grazie
Cordiali saluti
Buon pomeriggio, in relazione ad una demo-ricostruzione di una unifamiliare con aumento di volume usufruendo del sisma-bonus (cessione del credito da privato ad istituto bancario), premettendo di raggiungere il 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre 2022, nel caso in cui non si riesca a concludere il restante 70% (quindi fine lavori) entro il successivo 31 dicembre 2022:
– il credito maturato per le spese sostenute fino a quella data (31 dicembre) potrà essere ceduto senza perdere il beneficio?
– i lavori dovranno essere comunque completati in considerazione che si tratta di una demo-ricostruzione? Nel caso affermativo entro quali tempi?
Grazie
Buonasera a tutti,
con lavori conclusi sicuramente entro il 31 dicembre, e pagamento dell’ultimo sal nel mese di gennaio a causa di tempi lunghi di gestione di acquisizione dei crediti da parte della Banca, e quindi ritardo nell’accredito delle somme, potrò portale ugualmente in cessione al 110%.
Alessandro hai avuto risposta? Anch’io potrei essere nelle tue condizioni. Grazie
Alessandro e Luca cortesemente se avete avuto risposta potreste rispondere anche a me? Stessa situazione e in più ci siamo ritrovati un rincaro dei prezzi a causa della ditta e dell’ingegnere che si sono mossi in ritardo…
Buongiorno Umberto e grazie per il suo intervento,
alla luce dell’approvazione del Decreto aiuti Quater dello scorso 11.11, il superbonus resta al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Sperando di esserle stati di aiuto,
Cordiali saluti
Buongiorno Luca e grazie per il suo intervento,
alla luce dell’approvazione del Decreto aiuti Quater dello scorso 11.11, il superbonus resta al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Sperando di esserle stati di aiuto,
Cordiali saluti
Buongiorno Alessandro e grazie per il suo intervento,
alla luce dell’approvazione del Decreto aiuti Quater dello scorso 11.11, il superbonus resta al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Sperando di esserle stati di aiuto,
Cordiali saluti
Lo staff di Immobilgreen.it
Salve,
molto interessante, ma mi fa sorgere dei dubbi.
Ho una casa indipendente divisa su due piani, ristrutturata tra il 2020 e 2021. Per motivi economici, ho completato soltanto il primo piano, per il quale ho usufruito di vari bonus fiscali. E per il quale è stata fatta comunicazione PARZIALE di fine lavori, e agibilità. Mentre il piano terra è rimasto grezzo.
Il dubbio è: l’agenzia delle entrate potrebbe contestare i bonus che ho utilizzato per la ristrutturazione dato che il piano terra non è completato?
Specifico che tutti i lavori oggetto di bonus sono stati completati, e facevano riferimento al primo piano (completato) e alla facciata esterna di casa (bonus facciate).
In caso una fattura di saldo infissi, che potrebbe rientrare nell’ecobonus, sia fatta e pagata pochi giorni dopo la pratica di fine lavori può essere inserita nella pratica Enea oppure non possono essere inserite fatture e pagamenti con date posteriori al fine lavori?
Buongiorno,
le suggeriamo di chiedere al suo commercialista, perché teoricamente le fatture fanno parte della documentazione da presentare per fare richiesta delle detrazioni, pertanto inserirle successivamente potrebbe essere un problema.
Nel dubbio, consigliamo comunque di fare inserire la dicitura “saldo lavori”.
Cordiali saluti
Lo staff di Immobilgreen.it