Il Decreto Rilancio e il sostegno all’economia
Indice dei Contenuti
- 1 Il Decreto Rilancio e il sostegno all’economia
- 1.1 Detrazione: Beneficiari, interventi principali e modalità
- 1.2 Riqualificare e “sostituire” demolendo e ricostruendo in bioedilizia
- 1.3 Interventi trainanti e il caso della demolizione con ricostruzione
- 1.4 Limiti di spesa
- 1.5 Bonus Facciate
- 1.6 Cumulare i bonus per ottenere il massimo dell’incentivo
- 1.7 I servizi di Immobilgreen per chi vuole demolire e ricostruire
- 1.8 Iscriviti alla Newsletter di Immobilgreen.it
Uno dei principali strumenti prodotti dal Governo per rimettere in moto l’economia del nostro paese dopo l’emergenza sanitaria di inizio 2020 è il cosiddetto Decreto Rilancio n.34 del 19 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), che eleva al 110% l’aliquota detraibile dalle imposte per una serie di spese sostenute per lavori su edifici esistenti.
In particolare, nel decreto si fa riferimento agli interventi per l’efficientamento energetico (Ecobonus) e l’adeguamento sismico (Sismabonus), effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La grande novità del Superbonus è la possibilità di cedere il credito d’imposta ad imprese, fornitori ed istituti di credito, al posto della detrazione fiscale diretta dell’importo (che resta valida).
Detrazione: Beneficiari, interventi principali e modalità
L’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito quali soggetti possono godere di tali incentivi: persone fisiche, condomini, cooperative edilizie e onlus.
Sono esplicitamente esclusi imprese, società immobiliari, professionisti e partite IVA.
I principali interventi riguardano il miglioramento dell’isolamento termico degli involucri edilizi, la sostituzione degli impianti di riscaldamento e gli interventi antisismici su edifici esistenti, oltre all’installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Sono esclusi dal Superbonus le ville di lusso, le abitazioni signorili e i castelli, mentre vengono esplicitamente inclusi i condomini e le loro parti comuni, le case a schiera, oltre alle villette indipendenti unifamiliari e bifamiliari. Risultano comprese anche le “seconde case”.
La detrazione va ripartita in 5 rate annuali ed è legata alla capienza fiscale del richiedente relativamente alla dichiarazione dei redditi.
Sconto in fattura e cessione del credito permettono di ampliare la possibilità di godere della detrazione anche a soggetti che non potrebbero godere dell’incentivazione fiscale diretta mediante detrazione IRPEF e che non dispongono della liquidità necessaria ad effettuare gli interventi.
Riqualificare e “sostituire” demolendo e ricostruendo in bioedilizia
Il principio cardine del Superbonus al 110% è quello di riqualificare energeticamente e sismicamente gli immobili esistenti.
E’ dunque possibile demolire e ricostruire ex -novo un vecchio immobile, usufruendo dei benefici fiscali?
La risposta è positiva, con alcune precisazioni.
In passato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere equiparati alla riqualificazione energetica, se viene mantenuto il volume del fabbricato originario, consentendo modifiche alla sagoma e all’area di sedime.
Di recente e a seguito di nuovi interpelli da parte dei contribuenti, l’Agenzia ha confermato – come stabilito dal TU dell’edilizia – che sono ammessi ai bonus anche quelle ricostruzioni che prevedano modifiche delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, facendo di fatto decadere il limite precedentemente imposto del rispetto della consistenza edilizia originaria.
Resta invece indispensabile per accedere all’ecobonus l’attestazione del salto delle due classi energetiche, testimoniato dall’APE pre e post lavori.
Interventi trainanti e il caso della demolizione con ricostruzione
Un punto chiave è la distinzione tra interventi definiti “trainanti” o principali, necessari per rientrare nel Superbonus, ed interventi “trainati” o secondari, che possono beneficiare della detrazione a patto di essere abbinati ai precedenti.
La volontà del legislatore è il miglioramento energetico del patrimonio edilizio.
L’isolamento termico delle superfici verticali ed orizzontali per almeno il 25% delle superfici è il principale intervento “trainante”, che si ottiene mediante realizzazione del cappotto termico in facciata o coibentazione della copertura.
Demolire e ricostruire mediante tecniche di bioedilizia consente di abbassare enormemente le dispersioni energetiche di un vecchio fabbricato.
Anche la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento a gas rientra tra i principali interventi incentivati.
A maggior ragione, gli impianti a pompa di calore ad alto rendimento installati di serie nelle case in legno a basso consumo energetico rientrano tra i lavori detraibili al 110%.
Il terzo intervento “trainante” è l’adeguamento sismico di un edificio esistente.
Demolire e ricostruire un fabbricato a rischio sismico è il miglior modo per aumentare la resistenza ai terremoti di un immobile, certamente il più efficace possibile, poiché coinvolge ogni parte strutturale e non si limita ad interventi di consolidamento statico e messa in sicurezza parziale.
Accanto a queste tre tipologie di intervento, è possibile abbinare uno o più interventi “trainati”, quali la sostituzione dei vecchi infissi e l’installazione dei pannelli solari fotovoltaici, che da soli non godrebbero della detrazione al 110%.
Limiti di spesa
Relativamente agli edifici indipendenti, i limiti di spesa sono 50.000 € per gli interventi di isolamento termico, 30.000 € per la sostituzione degli impianti di riscaldamento, 48.000 € per l’installazione dei pannelli solari fotovoltaici (con il tetto di 2400 Euro per ogni kw dell’impianto per singola abitazione).
Deve essere certificato il miglioramento energetico di almeno due classi, mediante APE (Attestato di Prestazione Energetica) prima e dopo dell’intervento, mentre per il Sismabonus l’incremento deve essere di almeno una classe.
Bonus Facciate
Il Decreto Rilancio ha inoltre esteso la cessione del credito anche a Bonus facciate e ristrutturazione edilizia, pur non beneficiando queste categorie di aliquote maggiorate al 110%. Anche queste opere possono essere cumulate tra loro e incluse in un intervento più ampio di demolizione e ricostruzione integrale.
Cumulare i bonus per ottenere il massimo dell’incentivo
Per concludere, quale importo è realmente possibile recuperare mediante l’incentivazione fiscale per un intervento di demolizione e ricostruzione edilizia (rientrante nella definizione di sostituzione edilizia)?
E’ possibile cumulare più bonus sino al raggiungimento del limite di spesa massima incentivabile.
Come detto precedentemente, il solo isolamento termico prevede un limite di 50.000 € per gli edifici unifamiliari (moltiplicati per 110% fanno 55.000 €), ma è possibile contestualmente sostituire gli infissi sino a 60.000 € di spesa (66.000 €), sostituire l’impianto di riscaldamento sino a 30.000 € (33.000 €), montare i pannelli fotovoltaici. Per un edificio unifamiliare con un impianto solare da 6 kWh si può arrivare a 14.400 € (2.400 €/kWh, che diventano 15.840 € al 110%).
Vi è poi il Superbonus per l’adeguamento sismico degli edifici, che è cumulabile con quello per il miglioramento energetico.
Anche il tradizionale bonus per la ristrutturazione al 50% in 10 anni è cumulabile con i precedenti con i propri limiti di spesa (96.000 €) ed anche per esso è prevista la cessione del credito.
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Non è corretto il massimale derivante dai vecchi ecobonus. Parlando di detrazione massima, l’importo lavori è quindi la cifra diviso 1,1. Pe per serramenti 60000 di detrazione portano a circa 54000 di lavori, non si deve quindi moltiplicare per 1,1 come fatto nel vostro esempio. Leggasi per chiarimenti definitivi il decreto asseverazioni
credo che nel riepilogo delle spese cumulabili non si è tenuto conto dell’importo relativo all’adeguamento sismico, se i calcoli sono corretti 96.000€ sismico + 60.000€ cappotto e infissi + 30.000 impianti di riscaldamento e circa 14.000 per fotovoltaico= spesa che puù essere totalmente detraibile 200.000€
spese rientranti nella detrazione ristrutturazione 50%, pavimentazioni esterne/interne, impianto elettrico (da approfondire il discorso detrazione impianto domotico), impianti di scarico ecc
il ragionamento dovrebbe essere corretto, concordate?
non mi è ancora chiaro come funziona il tutto…. esempio pratico: ho già una casa, ne compro una seconda da demolire, ricostruisco, costo finale 200.000€. quanto posso detrarre? sismabonus (fino a 96.000) + isolamento (fino a 50.000) + infissi (fino a 60.000) + riscaldamento (fino a 30.000) + pannelli (fino a 48.000) oppure sisma + eco (generico) totale 136.000?
E poi, il costruttore dovrà fare una fattura in cui dettaglia quale parte del costo è relativo all’adeguamento sismico e quale a quello di ogni efficientamento energetico?
L’articolo è esauriente.Per il mio caso manca qualcosa.Demolendo e ricostruendo una seconda casa unifamiliare si può usufruire del Superbonus 110% (sisma +ecobonus) e quanto è il tetto massimo di spesa.Grazie
il fotovoltaico non è 2400 a kw per una demolizione e ricostruzione, ma 1600 euro a kw
La potenza dell’impianto fotovoltaico deve essere espressa in “kW”, non in “kWh” (che è un’unità di misura dell’energia, non della potenza). E’ un errore che ripetete in diversi articoli.