Il Decreto Prezzari è il decreto fondamentale per poter individuare il massimale di detrazione che si può ottenere per le opere di riqualificazione edilizia e di ristrutturazioni.
La tabella contenuta all’Allegato A “Costi massimi specifici” riporta infatti i massimali di spesa che, come già detto dal Ministro Cingolani, verranno aggiornati ogni anno, in funzione dell’andamento dell’inflazione e dei valori statistici prelevati dal portale dell’Enea.
Nuovo Decreto Prezzari: Cosa è incluso e cosa no
Indice dei Contenuti
- 1 Nuovo Decreto Prezzari: Cosa è incluso e cosa no
- 1.1 Quando utilizzare il Decreto Prezzari?
- 1.2 Decreto Prezzari e computo metrico
- 1.3 Esempio pratico
- 1.4 Quando entra in vigore il Decreto Prezzari?
- 1.5 Rebus 110%: l’evento che ha fatto luce sul Superbonus
- 1.6 Come Accedere agli Incentivi con Immobilgreen.it
- 1.7 Iscriviti alla Newsletter di Immobilgreen.it
I costi esposti in tabella all‘art. 5 del decreto MiTE n° 75 si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Nel decreto si parla solo di interventi, opere e prodotti. Dai nuovi prezzari rimangono perciò escluse:
- le opere di installazione, cioè le ore dei tecnici e artigiani;
- le opere di progettazione, cioè gli oneri dei professionisti, che si calcolano dal dm del 17 giugno 2016;
- l’Iva.
Quando utilizzare il Decreto Prezzari?
In concreto, va utilizzato per tutte le opere descritte all’interno del comma 2 dell’art. 121 del Decreto Rilancio: quindi per tutte quelle opere in cui si può sfruttare la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito.
Nel dettaglio, all’art. 121, comma 2, va utilizzato per:
- le opere del recupero del patrimonio edilizio: quindi opere di ristrutturazione edilizia relativa alle lettere a), b) e d) del testo unico delle imposte sui redditi;
- le opere di efficientamento energetico: quindi per i lavori che rientrano nella categoria di Ecobonus;
- le opere che rientrano nell’adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza: quindi per i lavori che rientrano nella categoria del Sismabonus;
- le opere per il recupero, risanamento e restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna: quindi tutto ciò che rientra nel fu bonus Facciata;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
- le opere per il superamento e l’abbattimento di barriere architettoniche.
Per tutti questi interventi sarà necessario attenersi a quanto indicato nel Decreto Prezzari se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Per chi invece preferisce optare per la detrazione fiscale, quindi recuperare i crediti maturati con il proprio Irpef, non è strettamente necessario seguire il Decreto Prezzari, anche se ci sono comunque dei vincoli relativi al visto di conformità fiscale.
Ciò perché il Decreto Prezzari si sposa con alcune novità introdotte in materia anti frode, che a loro volta investono l’ambito delle detrazioni fiscali e di conseguenza tutti quegli interventi per cui serve un visto di conformità.
Decreto Prezzari e computo metrico
Quando si usufruisce del Superbonus 110% o della possibilità di ottenere sconti in fattura e cessione del credito è obbligatorio apporre un visto di conformità da parte del commercialista che va a dichiarare le spese sostenute, confermando la relazione termotecnica o il computo metrico elaborato dal professionista.
Il computo metrico è un elenco dettagliato delle opere in programma per un certo cantiere e del loro costo, che può essere basato su prezzari regionali. Pur facendo riferimento a questi valori oggettivi imposti dallo Stato, il computo metrico rimane svincolato dai preventivi.
Il termotecnico usa il computo metrico per dichiarare quali sono le spese detraibili con sconto in fattura o cessione del credito. Queste dovranno essere necessariamente inferiori al massimale calcolato con l’Allegato A.
Esempio pratico
Facciamo un esempio pratico: il preventivo per un impianto fotovoltaico da 10 kW ha un costo, comprensivo di materiale, progettazione, installazione ed eventuali opere accessorie, che si aggira attorno ai 26000 €.
Sulle opere descritte nel preventivo, prendendo a riferimento il prezzario regionale, il termotecnico dovrà redigere il computo metrico che, nel nostro esempio, ammonta a circa 22000 €.
Quindi se il preventivo era di 26000 € e il computo è di 22000 €, quest’ultimo è inferiore di 4000 € rispetto al preventivo.
Questo può accadere quando i prezzari non sono particolarmente aggiornati o perché l’azienda che ha fatto il preventivo è più costosa e particolarmente richiesta.
Per ottenere la cessione del credito o lo sconto in fattura, il termotecnico dovrà rilasciare una dichiarazione in cui indica che il computo metrico, cioè i 22000 €, è inferiore al massimale di spesa calcolato sul Decreto Prezzari, che per il fotovoltaico è 2400 € al kW.
Rifacendoci all’esempio avremo:
- Preventivo di 26000 €
- Computo metrico di 22000 €
- Massimale di 24000 € (2400 € x 10 kW).
I crediti maturati sono appunto quelli definiti dal computo metrico e comunque inferiori al massimale. In questo caso 22000 €.
Ne consegue che la spesa detraibile deve in ogni caso essere inferiore o uguale al massimale.
Se nel computo metrico il termotecnico riesce a giustificare delle opere accessorie in più e l’intervento raggiunge i 25000 €, la spesa massima detraibile sarà comunque il massimale di 24000 €.
Per Superbonus ed altre opere con sconti in fattura o cessione del credito, fa sempre fede il valore minore tra computo metrico e massimale.
Quando entra in vigore il Decreto Prezzari?
Cosa succede a chi è già partito con il cantiere? Se fino ad oggi si sono fatti dei calcoli per cedere il credito sulla base di un computo metrico e un massimale generico si deve riaggiornare tutto?
Il Decreto Prezzari, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 Marzo 2022, entra in vigore per tutti i titoli edilizi presentati 30 gg dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi, a partire dal 15 Aprile tutti i nuovi lavori dovranno attenersi ai massimali ammessi per la detrazione, i lavori iniziati antecedentemente non saranno invece tenuti a farlo.
A partire da 30 giorni dopo la pubblicazione del Decreto Prezzari, tutte le nuove ristrutturazioni ed i nuovi cantieri dovranno rispettare questi prezzari per le spese massime ammissibili alla detrazione 50/65/110%.
Rebus 110%: l’evento che ha fatto luce sul Superbonus
Il nuovo decreto Prezzari e i massimali di spesa sono stati uno dei temi cardine di “Rebus 110”, primo evento formativo interamente dedicato al Superbonus, organizzato in collaborazione con Soluzioni Green, lo scorso 19 marzo 2022 a Milano, di cui ora è disponibile la registrazione.
Se sei interessato ad acquistarla, insieme al materiale proiettato all’evento, inviaci una mail a info@immobilgreen.it.
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