Eco e sismabonus 110_asseverazione del tecnico, cos’è a cosa serve e come funziona

Eco e sismabonus al 110%: l’asseverazione del tecnico, cos’è a cosa serve e come funziona

L’entrata in vigore degli incentivi fiscali al 110% per l’efficientamento energetico ed il miglioramento antisismico degli edifici, il cosiddetto “Superbonus”, ha reso molto conveniente la realizzazione di lavori a costi molto bassi, anche grazie alla possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura in luogo della detrazione Irpef diretta.

Le procedure di verifica per accedere ai Superbonus

Proprio l’elevato vantaggio economico a favore di chi interviene sul proprio fabbricato o alloggio, migliorandone le caratteristiche, ha richiesto l’adozione di adeguati strumenti di controllo in grado di verificare la reale efficacia degli interventi, nonché la rispondenza della spesa all’entità dei lavori effettuati, ricorrendo ad asseverazioni e visti di conformità.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito dettagliatamente quali procedure devono essere adottate per l’ottenimento di Superbonus, cessione del credito e sconto in fattura, all’interno della Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 e del provvedimento 283847/2020, precisando che il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati deve sempre essere asseverato da un professionista abilitato, ovvero iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di appartenenza. Nella maggior parte dei casi questa figura coincide con il progettista e direttore lavori delle opere.

Asseverazioni e visto di conformità

Gli interventi di efficientamento energetico richiedono una specifica asseverazione, in base al “Decreto requisiti tecnici e massimali di costo”, scaricando i modelli allegati al DM Asseverazioni che andranno compilati dal tecnico e trasmessi all’ENEA.

Gli interventi di miglioramento antisismico andranno certificati mediante asseverazione rilasciata dai tecnici incaricati dal committente, quali il progettista strutturale, il direttore lavori strutturale e il collaudatore statico.
Questa specifica asseverazione deve seguire le indicazioni contenute all’interno del DM 329/2020 e va depositata in Comune unitamente agli altri elaborati strutturali al termine dei lavori (o di ogni stato di avanzamento lavori).

Un terzo adempimento è costituito dal visto di conformità rilasciato da fiscalisti quali dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro o responsabili CAF. Il visto certifica la sussistenza dei requisiti che danno diritto al Superbonus, nonché la presenza delle asseverazioni rilasciate dai professionisti.

La responsabilità dei professionisti

Al fine di tutelare professionisti e committenti, il legislatore impone ai tecnici incaricati di stipulare una specifica assicurazione professionale di responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle asseverazioni effettivamente rilasciate e all’importo degli interventi oggetto di agevolazione, con un minimo di 500.000 €.

Lo Stato, in caso di infedele asseverazione, punisce il professionista con una sanzione amministrativa da 2.000 € a 15.000 €, richiedendo il risarcimento integrale al committente nel caso di non veridicità delle asseverazioni, con la decadenza di ogni beneficio.

E’ evidente l’elevato rischio di commettere un errore, anche in buona fede (per un errata interpretazione delle norme generali, non automaticamente applicabili nel singolo caso). Di conseguenza, i costi del professionista saranno proporzionali al rischio.

Il costo dell’asseverazione

Trattandosi di una materia totalmente nuova e in assenza di importi tabellari forniti dagli Ordini professionali, è assai difficile stimare un prezzo per l’asseverazione, considerando che, come nel caso degli APE, alcuni tecnici possono essere tentati di mantenere costi bassi per assicurarsi del lavoro in un momento di crisi professionale, mentre altri cercheranno di cautelarsi con parcelle elevate.

Le parcelle dei professionisti rientrano a pieno titolo nella detrazione del 110%, anche nei casi di sconto in fattura o cessione del credito, per cui il peso economico della prestazione a carico del cliente è comunque relativo.
Sono previste polizze professionali specifiche per la riqualificazione energetica (comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020) e per la riqualificazione sismica (L.77/2020 -art.119, comma 14).

L’asseverazione per efficientamento energetico

Entrando nel dettaglio, le asseverazioni da trasmettere all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico devono contenere:

  • I riferimenti urbanistici in base allo strumento comunale adottato.
  • La data di inizio lavori.
  • La tipologia dell’edificio oggetto di intervento.
  • La descrizione degli interventi trainanti e trainati che danno diritto al Superbonus.
  • L’ammontare complessivo della spesa sostenuta.

Oltre a ciò, è richiesto:

  • Il miglioramento effettivo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità abitativa oggetto di incentivo.
  • La suddivisione della spesa per gli interventi su parti comuni e private.
  • La certificazione che gli importi sono stati valutati secondo criteri e massimali stabiliti dal DM Ecobonus.
  • La dichiarazione che gli interventi trainati siano eseguiti contestualmente a quelli trainanti.

A sua volta l’ENEA dovrà effettuare verifiche come:

  • La verifica dei soggetti beneficiari.
  • La verifica dei dati tecnici contenuti nell’asseverazione relativi agli interventi effettuati.
  • La verifica degli interventi trainati.
  • La congruità dei costi.
  • La correttezza e completezza dell’asseverazione.

L’asseverazione per miglioramento antisismico

Un capitolo a parte merita infine il Sismabonus. L’asseverazione della classe di rischio dell’edificio (già prevista nella versione originale del primo gennaio 2017) era imposta per assicurare l’effettivo miglioramento sismico a fronte di elevati benefici fiscali, mediante efficaci interventi strutturali.

Il Superbonus 110% ha inasprito la responsabilità dei tecnici responsabili della parte strutturale, introducendo un maggiore controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante l’impiego di moduli di asseverazione specifici che prevedono 3 ipotesi post intervento:

  • Nessuna classe di miglioramento
  • 1 classe di miglioramento.
  • 2 o più classi di miglioramento

In particolare il professionista dovrà dichiarare:

  • La classe di rischio dell’edificio.
  • Il valore dell’indice di sicurezza strutturale.
  • Il valore della Perdita Annua Media.
  • La linea guida e il metodo di valutazione impiegato a modello per le valutazioni della classe di rischio.

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