Dopo quasi 2 anni e più di 12 modifiche normative, con la recente entrata in vigore del Decreto Antifrodi Bis, il Superbonus 110 torna finalmente a nuova vita, con un cambiamento importante soprattutto per ciò che riguarda i crediti fiscali ed investe in prima persona il lavoro del tecnico.
Ripercorriamo le principali tappe che hanno costellato l’evoluzione del Superbonus, come si è arrivati allo stallo, che modifiche sono state introdotte e le novità attorno ai crediti fiscali, che interesseranno in prima persona i professionisti del settore.
Le tappe del Superbonus 110: come siamo arrivati fin qui
Indice dei Contenuti
Per comprendere a pieno quella che è stata l’evoluzione del Superbonus 110% si devono prendere in considerazione i due passaggi principali: il Decreto Rilancio ed il Bonus Facciate.
La vera forza del Decreto Rilancio non è stato il Superbonus 110% – art. 119 – ma bensì l’art. 121 che dava la possibilità di utilizzare come “moneta di scambio” i crediti fiscali maturati con le detrazioni fiscali 110/50/65% e 90% per Bonus Facciate.
Tuttavia, è stato soprattutto il Bonus Facciate il principale responsabile delle frodi fiscali che si sono verificate. Infatti, non presentando massimali e avendo una detrazione del 90%, si sono verificate frodi per miliardi di euro, che sono state rese possibili con lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Per combattere le frodi sul mercato edilizio italiano, principalmente frutto del Bonus Facciate, lo Stato si è attivato con il recente Decreto Prezzari che pone dei limiti di spesa massima detraibile.
Il Decreto Antifrodi
Successivamente, con il Decreto Antifrodi, lo Stato ha poi posto un limite alla cessione multipla di crediti fiscali.
Facciamo un esempio: si affrontano lavori per 100’000 € con Superbonus 110%, quindi si maturano 110’000 € di crediti fiscali. Questi potevano essere utilizzati con i fornitori o con le banche che, prima del Decreto Antifrodi che ha interessato il mercato dei crediti secondari, a loro volta avrebbero potuto cederli ad altri enti.
Le conseguenze del primo Decreto Antifrodi
Il Decreto Antifrodi, andando a bloccare le cessioni dei crediti successive alla prima, ha di fatto paralizzato l’intero settore.
È intuitivo infatti che, se le banche sono insicure sulle sorti del mercato secondario creditizio, non si espongono per acquisire i crediti, vista l’impossibilità di cederli a loro volta per poterli liquidare. Da qui la paralisi di tutto il settore.
Questa modifica ha in pratica coinvolto e creato confusione nei fornitori che avevano dei contratti di appalto realizzati sul presupposto di poter cedere i crediti; nelle banche che avevano acquisito dei crediti con l’obbiettivo di cederli a loro volta; nelle famiglie pronte per partire con il cantiere ma che non trovano banche disposte a dare liquidità.
Tutto ciò si è tradotto in un blocco effettivo del mercato degli incentivi, dunque di conseguenza anche in un blocco dei cantieri.
Secondo alcune indiscrezioni, sembra che le modifiche che hanno condotto alla paralisi del mercato degli incentivi potrebbero d’altro canto portare ad una proroga svincolata: è nell’aria l’ipotesi di una proroga per le unifamiliari anche senza Sal al 30%.
Analizziamo ora le novità attese con la pubblicazione del Decreto Antifrodi Bis.
Quali modifiche apporta il Decreto Antifrodi bis?
Il Decreto Antifrodi Bis ha introdotto alcune importanti modifiche:
-
la ripartenza del mercato dei crediti fiscali – con un allentamento della stretta sulla cessione dei crediti rispetto a quanto introdotto con il Decreto Sostegni Ter – fino ad un massimo di 2 cessioni “controllate” successive alla prima ed effettuate solo verso le banche, le imprese di assicurazione o gli intermediari finanziari
-
l’inasprimento delle responsabilità dei tecnici che operano nel settore attraverso un incremento delle sanzioni amministrative e la possibilità di sfociare nel penale.
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni «espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevati sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila euro a 100mila euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per gli altri la pena è aumentata».
In conseguenza all’inasprimento delle sanzioni per i tecnici che operano nel settore, si potrebbe verificare un incremento dei listini di prezzo per i compensi dei tecnici. Si sa, a maggiori responsabilità corrispondono compensi maggiori, che potrebbero però uscire dai massimali Superbonus.
Infatti, nel computo metrico, sono presenti anche le spese professionali congrue secondo il d.M. del 12 giugno 2016. Ma se aumentano le responsabilità, probabilmente le parcelle dei tecnici supereranno questo massimale di spesa. - Il massimale della polizza di assicurazione per responsabilità civile dei tecnici d’ora in poi dovrà essere almeno pari all’importo dell’intervento per quale il professionista redige attestazioni o asseverazioni.
- Il credito non può essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice
identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, per permetterne la tracciabilità.
Cosa cambia?
In pratica, chi sta partendo con i lavori potrebbe dover sostenere una spesa extra di qualche migliaio di euro proprio in forza di questa modifica.
D’altro canto, l’aspetto positivo è la riapertura del mercato dei crediti fiscali a cui verrà data nuova linfa. Ciò rileva soprattutto per il Superbonus, dove l’apporto finanziario delle banche è fondamentale.
La ratio è semplice. Quando lo Stato ha deciso di investire miliardi di euro in incentivi per il Superbonus 110% sono stati considerati anche tutti quelli che sarebbero stati gli introiti generati, sia diretti che indiretti, come l’Iva sulle opere e le tasse indirette sulle aziende che realizzano i lavori. Introiti che lo Stato conta di recuperare per finanziare l’incentivo.
Rebus 110%: l’evento che ha fatto luce sul Superbonus
La complicata macchina del mercato del Superbonus sta ripartendo e, dopo il grande interesse suscitato da “Rebus 110” – primo evento formativo in Italia dedicato proprio al Superbonus lo scorso 19 marzo 2022 a Milano – abbiamo deciso di mettere a disposizione i contenuti di cui si è discusso con i maggiori esperti del settore.
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ottima esposizione e chiarimenti ….non capisco ancora la problematica che riguarda l’ eventuale l’abuso edilizio non sanabile che può interessare abusi ante 1967.
E’ necessario asseverare la conformità urbanistica da parte del tecnico redattore della pratica S/B. . Grazie
Buonasera Michele e grazie per il suo intervento.
Le suggeriamo di rivolgere questo quesito direttamente ad un tecnico che valuti il suo caso specifico.
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Sperando di esserle stati utili,
Cordiali saluti
Lo Staff di Immobilgreen
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