Abbiamo dedicato molti articoli ai Superbonus al 110% per l’efficientamento energetico, oggi vediamo invece nel dettaglio le agevolazioni previste per i lavori di recupero del patrimonio edilizio come ristrutturazione di singole unità immobiliari e delle parti comuni dei condomini.
Il cosiddetto “Bonus Ristrutturazioni” infatti, è stato prorogato anche per il 2021, con conseguente possibilità di richiedere il rimborso del 50% delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Dal 1 Gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe del bonus attuale, si tornerà al rimborso del 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, come disciplinato dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86.
Quello che c’è da sapere sulla proroga del Bonus Ristrutturazioni
Indice dei Contenuti
Prima di tutto specifichiamo che modalità e regole di applicazione del Bonus Ristrutturazioni 2021 corrispondono a quelle già stabilite per gli scorsi anni, ma è sempre bene fare un ripasso.
Rivediamo quindi insieme le informazioni più importanti riguardanti gli importi e le tempistiche del rimborso, i beneficiari e gli interventi ammessi dalla normativa, sia per le singole unità abitative che per le parti condominiali.
Percentuali, Tetti massimi e Tempi della detrazione fiscale
Per i lavori effettuati su singole unità abitative e sulle parti comuni degli edifici condominiali la percentuale di sgravio ammonta al 50% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa e sempre nei limiti dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione. In altre parole, come chiaramente spiegato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida aggiornata a Luglio 2019, non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta IRPEF dovuta.
Resta invece valida la possibilità di usufruire dell’agevolazione ad “anni alterni” per i contribuenti aventi diritto che non abbiano potuto beneficiare della detrazione in uno o più anni perché, ad esempio, esonerati dalla dichiarazione dei redditi.
In ogni caso, per essere accettate e rimborsate, le spese dovranno essere attestate dai bonifici di saldo effettuati dal privato o dall’amministratore, nel caso dei condomini.
Beneficiari
Singole unità immobiliari
Hanno diritto a richiedere il bonus tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o meno in Italia, che vantino un diritto di proprietà sull’immobile oggetto di ristrutturazione, ma non solo. Anche i titolari di diritti reali o personali di godimento (locatari, usufruttuari, etc) possono usufruire della detrazione, purché abbiano sostenuto personalmente le spese per gli interventi di ristrutturazione agevolabili.
Come negli anni precedenti, restano ugualmente ammessi tra i soggetti beneficiari, anche:
- i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado),
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge,
- il componente dell’unione civile,
- i conviventi more uxorio.
L’inclusione di Istituti ed Enti
L’Agenzia delle Entrata nel testo aggiornato, ha stabilito che “le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (compresi quelli per l’adozione di misure antisismiche) possono essere usufruite anche:
- dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati
- dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
Le detrazioni spettano per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Infine, possono usufruirne anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci”.
Parti condominiali
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali un ruolo fondamentale è rivestito dall’amministratore del condominio (o dal condomino designato nei casi dei condomini minimi), che si fa carico di effettuare i bonifici di saldo dei lavori, prendendo nota dell’ammontare delle spese sostenute nell’arco dell’anno e delle quote parte millesimali imputabili ai vari condòmini.
La detrazione fiscale spetta, infatti, ad ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà, a condizione che abbia versato al condominio la propria parte entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Anche in questo caso, sono ammessi familiari conviventi, componente dell’unione civile, convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, purché i loro estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese venga riportato nella dichiarazione dell’amministratore.
Interventi incentivabili
Sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva dell’edificio oggetto dell’intervento e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso dello stesso, gli interventi interessati dall’incentivo e per cui è possibile richiedere la detrazione, sono quelli relativi a
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
per le singole unità immobiliari, a cui si aggiungono i lavori di manutenzione ordinaria nel caso dei condomini.
Per il dettaglio di tutti i lavori di ristrutturazioni ammessi a fruire della detrazione IRPEF si rimanda alle TABELLE RIASSUNTIVE DEI LAVORI AGEVOLABILI.
La procedura per ottenere la detrazione
Per ottenere le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie, il beneficiario deve semplicemente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Nei casi in cui la normativa sulla sicurezza nei cantieri lo preveda, deve inoltre essere inviata comunicazione preliminare all’ASL con indicazione delle generalità del committente dei lavori, ubicazione e natura dell’intervento, dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori e data di inizio dell’intervento di recupero.
La Comunicazione all’ENEA
Dal 2018 è stato infine introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Scopo della comunicazione è monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
Per gli interventi interessati dalla comunicazione all’ENEA, per le modalità, le scadenze e tutti i dettagli, si rimanda alla Guida realizzata dall’Enea: http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/.
I Documenti da conservare
Oltre alle fatture o ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, il beneficiario è tenuto a conservare i bonifici bancari o postali effettuati, in cui è necessario indicare:
- causale del versamento: bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione. Se ci sono più persone che sostengono la spesa e che intendono fruire della detrazione, andranno indicati i CF di tutti gli interessati;
- codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento;
- codice fiscale dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento (quando gli interventi realizzati riguardano le parti comuni dei condomini).
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