La legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 59) ha confermato fino al 31 Dicembre 2021 il cosiddetto Bonus Facciate, la detrazione fiscale al 90% per riqualificare e consolidare le facciate esterne degli edifici esistenti.
L’agevolazione ha come scopo il recupero funzionale ed estetico dei centri storici e, più in generale, del nostro patrimonio immobiliare.
Gli edifici ammessi al Bonus Facciate
Indice dei Contenuti
Rientrano nell’agevolazione infatti le categorie di immobili, residenziali e non, ricadenti nelle zone A o B, definite all’articolo 2 del Decreto Ministeriale n.1444/1968:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad, 1,5 mc/mq.
Sono altresì ammessi gli edifici siti in aree risultanti assimilabili alle zone A e B suddette attraverso certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti.
Chi può beneficiarne
Il Bonus Facciate può essere sfruttato da chiunque possieda, a qualsiasi titolo, l’edificio oggetto d’intervento e sostenga la spese dei lavori.
Possono quindi beneficiarne i contribuenti, sia proprietari che inquilini, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
In particolare, l’agevolazione spetta a
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La legge consente di usufruire del bonus anche ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto che sostengano le spese dei lavori prima o durante l’inizio degli stessi e su tipologie di edifici in cui è ammessa la convivenza.
Gli interventi ammessi al Bonus Facciate
Sono ammessi al Bonus Facciate tutti quegli interventi di recupero, restauro e consolidamento delle facciate esterne dell’edificio, dai semplici lavori di pulitura e tinteggiatura a quelli di rinnovo e rifacimento delle superfici opache della facciata, inclusi fregi, ornamenti e balconi, ma anche grondaie, pluviali e parapetti.
Sono esclusi invece infissi, vetri, portoni e cancelli.
E’ possibile portare in detrazione tutti i costi propedeutici e funzionali allo svolgimento dei lavori: dall’acquisto dei materiali alle spese di progettazione, incluse perizie e sopralluoghi, dai ponteggi allo smaltimento dei materiali.
Modalità di fruizione del Bonus
La detrazione del 90% delle spese documentate e sostenute entro il 31 Dicembre 2021 va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Anche per questo bonus, così come per Bonus Ristrutturazione e Superbonus, il Decreto Rilancio ha integrato la possibilità, inizialmente non prevista, di cedere il credito d’imposta alla ditta che effettua i lavori o ad altro ente interessato.
Pagamenti e altri adempimenti del Contribuente
Per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)
I contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono invece obbligati a pagare tramite bonifico.
Gli altri adempimenti sono invece gli stessi sia per i titolari che non titolari di reddito d’impresa e consistono nel:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’ASL territorialmente competente, mediante raccomandata, quando previsto dalle disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;
- conservare la documentazione relativa all’immobile e agli interventi:
– fatture
– ricevuta del bonifico
– abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori
– domanda di accatastamento, per immobili non censiti
– ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
– delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali
– consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile.
Interventi di efficienza energetica
Per gli interventi di efficienza energetica, che influiscano dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, il contribuente che volesse usufruire della detrazione è tenuto ad ottenere e conservare anche:
- l‘asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione del direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere al progetto;
- attestato di prestazione energetica (APE) delle singole unità immobiliari per cui si richiede il bonus. L’APE deve essere redatto da un tecnico certificatore terzo rispetto ai lavori;
- comunicazione telematica all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, contenente i dati di chi sostiene le spese e quelli dell’edificio interessato, il tipo di intervento effettuato e il risparmio annuo di energia conseguito, il costo dell’intervento e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Per tutti i dettagli, si suggerisce la consultazione della Guida al Bonus Facciate dell’Agenzia delle Entrate
Rimani in contatto con noi, iscriviti alla newsletter, al canale youtube o alla nostra pagina facebook per rimanere aggiornato su ecobonus e sismabonus.