APE convenzionale vs APE “classico”
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L’Attestato di Prestazione Energetica
L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento ufficiale, della validità di 10 anni, che certifica il rendimento o la prestazione energetica di un immobile.
E’ obbligatorio richiedere l’APE del proprio immobile in caso di affitto, vendita, nuova costruzione e ristrutturazione importante.
Per ristrutturazione importante si intende una ristrutturazione che, interessando il 25% dell’intera struttura esterna, incide in modo significativo sulla prestazione energetica dell’edificio.
Nei primi due casi spetta al proprietario venditore/locatore produrre l’APE; per nuova costruzione e ristrutturazione spetta invece al costruttore o alla società edile responsabile dei lavori, che dovranno poi allegarlo all’agibilità dell’edificio.
L’APE Convenzionale per accedere ai Superbonus
Uno dei requisiti essenziali per accedere al superbonus al 110% per gli interventi di riqualificazione termica è la dimostrazione del cosiddetto salto di due classi energetiche.
L’art. 119 del Decreto Rilancio n.34 del 19 maggio 2020 dispone che si debba “assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata“.
Gli attestati di prestazione energetica previsti per accedere al Superbonus hanno dunque lo scopo di dimostrare l’efficacia degli interventi di miglioramento energetico.
Il Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020 ha introdotto il concetto di APE Convenzionale, ovvero la doppia certificazione costituita da APE pre e APE post intervento. Nel suo insieme esso verifica la sussistenza del salto minimo di due classi energetiche necessario per accedere all’Ecobonus al 110%.
L’APE convenzionale non va confuso con l’Attestato di Prestazione “tradizionale”, trattandosi di un documento specifico per il Superbonus, finalizzato a dimostrare il salto di due classi energetiche tra la situazione prima e dopo i lavori di efficientamento energetico.
Chi redige l’APE?
L’APE classico di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 che dovrà depositarlo al catasto energetico regionale.
E’ sempre richiesta l’indipendenza e l’imparzialità del soggetto certificatore, il quale non deve essere coinvolto in alcun modo in altri ruoli professionali (come il termotecnico incaricato di redigere il calcolo energetico ex Legge 10/91).
Al contrario, l’APE convenzionale finalizzata alla verifica del doppio salto di classe energetica può essere firmata anche dal direttore dei lavori e dal progettista nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio; non è inoltre richiesto il deposito in catasto degli impianti termici.
L’Enea ha chiarito che la normativa di riferimento deve essere omogenea su tutto il territorio nazionale, adottando i criteri di classificazione energetica previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015. Eventuali differenze presenti in ambito regionale possono essere accettate a patto che le regioni abbiano esplicitamente adottato un’analoga classificazione.
Differenze tra APE classico e APE convenzionale
L’adozione della medesima definizione di APE dà adito ad una certa confusione, trattandosi di documenti con caratteristiche piuttosto diverse tra loro.
Nel caso dell’APE classico ai fini di nuova costruzione, esso va elaborato al termine dei lavori ed è parte integrante della pratica di agibilità.
L’APE convenzionale per il 110% richiede che il calcolo energetico venga eseguito a partire dalla iniziale verifica di fattibilità, al fine di definire concretamente gli interventi migliorativi efficaci a garantire il doppio salto di classe energetica. L’asseverazione vera e propria è comunque prevista al termine dei lavori come APE post operam.
L’APE convenzionale contiene numerose informazioni oltre al valore della classe energetica raggiunta, come la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro.
Al contrario dell’APE classico, esso non va depositato al catasto energetico regionale, ma va allegato alle varie asseverazioni previste per l’erogazione del contributo e inoltrato sul portale ENEA per il SuperEcobonus.
Edifici unifamiliari e Condomini
L’APE convenzionale va sempre calcolato tanto per gli edifici unifamiliari, quanto per i condomini.
Anche in questo caso vi è un po’ di confusione, in quanto il Decreto Requisiti tecnici fa esplicito riferimento ai soli edifici formati da più unità abitative, escludendo in apparenza le ville singole.
In realtà, si pone attenzione ai condomini proprio per la particolarità di questa categoria di interventi, che costituiva un’eccezione in passato, mentre l’APE riferito alle singole unità esiste da anni ed è prassi comune in edilizia.
Nel caso di intervento su un fabbricato plurifamiliare costituito da più unità abitative, la classe energetica è riferita alla somma dei prodotti degli indici dei singoli alloggi, divisa per la superficie totale dell’immobile. Infatti, l’APE convenzionale di un condominio è sempre unico per tutto l’edificio, con una sola classe energetica corrispondente all’insieme di tutte le unità che lo compongono e che rientrano nella pratica di Superbonus.
All’interno della pratica edilizia è comunque richiesto di produrre anche gli APE “tradizionali” riferite ai singoli alloggi, redatti da un certificatore energetico terzo.
Conclusioni
Per concludere, l’Attestato di Prestazione Energetica convenzionale nasce con il Superbonus e non va in alcun modo confuso con l’APE classico. Esso include due distinti documenti, ovvero l’APE ante e post operam.
Va calcolato in base alla normativa nazionale (al contrario dell’APE “tradizionale”).
Non va inoltre accatastato, mentre deve essere allegato alle asseverazioni e caricato sul portale Enea.
L’APE convenzionale può essere elaborato anche dal progettista o dal direttore dei lavori, in quanto non è richiesta indipendenza ed imparzialità al professionista. Va calcolato sia per gli edifici indipendenti che per i condomini. In quest’ultimo caso, viene calcolato come media delle prestazioni delle singole unità abitative presenti nel fabbricato.
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